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Chi siamoCariche socialiStatuto e RegolamentoContatti e richieste

STATUTO

Art. 1
E' costituito in Conversano (Bari) il Centro Ricerche di Storia ed Arte Conversano.
Ad esso possono aderire i cittadini italiani, gli europei e gli extraeuropei residenti in Italia, gli Enti e le Associazioni che, condividendone le finalità, ne facciano richiesta.

Art. 2
Il Centro è organismo democatrico di promozione culturale e sociale e di organizzazione e attuazione del volontariato esercitato gratuitamente per fini di solidarietà; non persegue fini di lucro e si propone i seguenti scopi:
a) promuovere l'associazionismo, organizzare e attuare il volontariato culturale e sociale;
b) ricercare, studiare, divulgare, conservare, salvaguardare e valorizzare i beni culturali, storici, naturali, ambientali e artistici della città di Conversano, del suo territorio, dell'area culturale conversanese nel contesto della realtà regionale, nazionale e internazionale;
c) collaborare con lo Stato e con gli organismi internazionali, con gli Enti e le istituzioni pubbliche e private, con le Associazioni e gli istituti che abbiano gli stessi fini, promuovendo iniziative in comune e dando attuazione concreta agli adempimenti delle leggi vigenti;
d) divulgare gli studi e le attività del Centro con conferenze, dibattiti, mostre e ogni altro mezzo di diffusione e con pubblicazioni editoriali;
e) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento anche per i volontari.

Art. 3
Il Centro Il Centro organizza il volontariato tra tutti coloro che ne facciano richiesta nei modi di cui al successivo art. 4 e lo svolge mediante proprie strutture o nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. L'attività del volontariato è gratuita e incompatibile con ogni e qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Centro Ricerche.
Il Centro Ricerche provvede direttamente o indirettamente ad assicurare i soci o chi presta attività di volontariato contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per le responsabilità civili verso i terzi.

Art. 4
Per l'adempimento dei suoi fini, il Centro dispone delle quote sociali, dei contributi dei privati, degli organismi internazionali, dello Stato, degli Enti e delle istituzioni pubbliche o private, di eventuali lasciti e donazioni, di rimborsi provenienti da convenzioni, di entrate di attività produttive marginali.
Fanno parte del patrimonio del Centro le pubblicazioni di studi e ricerche, le registrazioni e i filmati e quant'altro edito sotto il proprio nome e tutti i beni che risultano dagli inventari tenuti a cura del Segretario e controfirmati dal Presidente.

Art. 5
I soci del Centro possono essere ordinari, onorari,benemeriti e sostenitori.
I soci onorari, benemeriti e sostenitori sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, tra coloro che hanno illustrato la cultura conversanese e che si sono resi benemeriti del Centro.
Si diventa socio ordinario con un'età minima di 14 anni su domanda indirizzata al Presidente e accettata dal Consiglio Direttivo.
Il socio è tenuto a versare ogni anno una quota sociale, la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il socio può prendere visione dei documenti del Centro ed è tenuto a rispettare le deliberazioni degli organi sociali.
Il socio può essere sospeso o espulso dal Centro, su deliberazione del Consiglio Direttivo, quando la sua condotta personale non sia conforme alle norme dello Statuto del Centro e alle leggi vigenti o quando non abbia partecipato con impegno e continuità alle attività del Centro stesso.
Contro il provvedimento di sospensione o di espulsione che dovrà essere notificato per iscritto all'interessato è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, al Collegio dei Probiviri, che decide nei trenta giorni successivi al ricevimento dello stesso.

Art. 6
L'esercizio finanziario del Centro coincide con l'anno solare.
A tal fine il Consiglio Direttivo predispone entro dicembre il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'esame per l'approvazione dell'Assemblea.
Nel bilancio dovranno essere riportati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti con l'indicazione dei nominativi dei soggetti eroganti.

Art. 7
Sono organi del Centro:
a) l'Assemblea dei soci ordinari, onorari, benemeriti e sostenitori;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori;
e) il Collegio dei Probiviri.
Nessuna remunerazione è dovuta a chi ricopre cariche sociali.

Art. 8
L'Assemblea è costitutuita dai soci ordinari, onorari, benemeriti e sostenitori. Essa si riunisce almeno una volta l'anno, è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo e su richiesta motivata di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, e delibera a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea approva i regolamenti interni delle Sezioni operative del Centro e i programmi di attività; nomina i soci onorari, benemeriti e sostenitori, su proposta del Consiglio Direttivo; approva i bilanci consuntivi e preventivi; elegge ogni triennio a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri; delibera sulla accettazione di lasciti e di donazioni o acquisti di beni immobili.
L'Assemblea convocata per le modifiche dello Statuto è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da uno dei soci presenti, eletto all'inizio della seduta.
Assume il compito di Segretario verbalizzante il Segretario del Centro o uno dei presenti indicato dall'Assemblea.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di Soci fissato di volta in volta dall'Assemblea, dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo gestisce l'attività del Centro, accetta le domande d'iscrizione, fissa le quote sociali d'iscrizione dei soci ordinari, predispone appositi regolamenti interni per le diverse Sezioni operative, i programmi annuali e triennali di attività del Centro e i bilanci preventivi e consuntivi che sottopone all'approvazione dell'Assemblea; propone all'Assemblea la nomina dei soci onorari, benemeriti e sostenitori, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo provvede altresì a deliberare l'assunzione del personale dipendente, approva le convenzioni, organizza i corsi di aggiornamento dei volontari, cura e conserva i registri con la documentazione delle entrate e delle uscite, il registro dei soci, nonchè l'intero patrimonio del Centro.
Su proposta del Presidente, Il Consiglio Direttivo nomina i responsabili dei vari settori e può affidare particolari incarichi anche a soci non consiglieri che abbiano una competenza specifica.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I consiglieri dimissionari e quelli assenti senza giustificato motivo, per tre consecutrive sedute del Consiglio Direttivo, sono dichiarati decaduti; sono sostituiti da altri Soci per surrogazione dal Consiglio, sino alla metà dei componenti il Consiglio stesso, secondo la graduatoria dei voti espressi dall'Assemblea, all'atto dell'elezione del Consiglio Direttivo, con presa d'atto da parte dell'Assemblea. Nell'eventualità non fosse possibile attingere alla graduatoria, il Consiglio sceglie tra i soci il surrogante con la successiva ratifica assembleare.

Art. 10
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.
E' il legale rappresentante del Centro; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza del Centro è esercitata dal Vicepresidente, ove anche questi sia impossibilitato, dal Consigliere più anziano per età.

Art.11
Il collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci, dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
I Revisori effettivi eleggono fra loro il Presidente e possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Collegio ha il compito di operare il controllo trimestrale della contabilità e della cassa del Centro e di presentare all'Assemblea la relazione annuale del bilancio consuntivo.

Art. 12
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; sono eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, dura in carica 3 anni e sono rieleggibili.
I Probiviri effettivi eleggono il Presidente e possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare le eventuali controversie che dovessero sorgere all'interno del Centro e i ricorsi dei Soci contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo;
su di essi decide inappellabilmente.

Art. 13
Lo scioglimento del Centro può essere determinato o dal mancato raggiungimento degli scopi sociali e/o per dissesto finanziario; in tal caso è richiesta apposita deliberazione dell'Assemblea dei Soci che si costituisce validamente con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto e col voto favorevole di due terzi dei presenti.
L'Assemblea nomina i liquidatori.
Gli eventuali beni di qualsiasi natura in possesso che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti all'Ente designato dall'Assemblea dei soci.

Art. 14
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e della legislazione in materia di Associazioni e di volontariato.

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 16.11.1971 e successivamente modificato nelle Assemblee Straordinarie dei Soci del 18.04.1975, del 03.05.1986 e del 24.04.1993).




REGOLAMENTO INTERNO

ARCHIVIO - BIBLIOTECA - FOTOTECA - ARCHIVIO ‘FONTI DOCUMENTARIE’ ARCHIVIO ‘HRAND NAZARIANTZ’

Il Centro Ricerche di Storia ed Arte - Conversano mette a disposizione di tutti, attraverso la consultazione in sede, il materiale documentario di cui dispone (materiale librario, pergamenaceo, cartaceo, microfilms, fotografie, audiovisivi e documentazione archivistica varia).
A giudizio insindacabile del Presidente, sentito il parere del Direttore di Sezione, potrà essere messo a disposizione il materiale pergamenaceo e cartaceo in originale. Il Centro Ricerche assicura un qualificato servizio di assistenza.

ART. 1
L’orario di apertura della sede del Centro Ricerche, per la consultazione, è il seguente: martedì - giovedì – sabato, dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

ART. 2
Il Centro Ricerche è chiuso al pubblico nel mese di agosto per i necessari lavori di revisione e disinfestazione.

ART. 3
In casi di urgenti necessità il Presidente potrà disporre la chiusura della sede del Centro, avvisandone tempestivamente il pubblico.

ART. 4
Prima di entrare nella Sala di lettura del Centro, il lettore ha l’obbligo di depositare, presso il personale responsabile, borse, cartelle, e altri oggetti.

ART. 5
È a tutti rigorosamente vietato:

  • fumare in qualsiasi ambiente
  • entrare ed intrattenersi nella Sala di consultazione per semplice passatempo;
  • servirsi, insieme ad uno o più lettori, contemporaneamente del medesimo documento;
  • far segni o scrivere sui documenti di archivio.

ART. 6
Sono ammessi alla consultazione tutti coloro che ne faranno richiesta scritta, indirizzata al Presidente del Centro Ricerche e previa autorizzazione.

ART. 7
Nella suddetta richiesta va allegata una apposita scheda nella quale va indicato chiaramente il materiale documentario che si intende consultare oltre il nome, il cognome, la professione, l’indirizzo del richiedente nonché lo scopo della consultazione (pubblicazioni, ricerca per tesi di laurea, ecc.).
Per ogni “documento” richiesto va fatta una scheda di richiesta separata.

ART. 8
Non si potrà concedere in lettura più di un documento per volta.

ART. 9
Nessun lettore potrà uscire dalla sede del Centro Ricerche senza aver prima restituito il “documento” al personale responsabile.

ART. 10
Chi trasgredisse la disciplina del Centro potrà essere allontanato e non essere più ammesso alla lettura.

ART. 11
Salva ogni responsabilità civile e penale, chi si rendesse colpevole di sottrazione, e intenzionalmente di guasti nei riguardi del materiale documentario e commettesse altre gravi mancanze nella Sala lettura del Centro, verrà escluso definitivamente dall’accesso in sede.

ART. 12
Le informazioni archivistiche potranno essere richieste alla Segreteria del Centro Ricerche e saranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio.

ART. 13
In nessun caso si potrà autorizzare il rilascio di prestito d’uso di qualsiasi materiale documentario di cui il Centro dispone. Per il patrimonio librario sarà possibile ottenere, nel limite massimo di dieci pagine, la fotocopiatura di parte dello stesso.
Per ogni altro materiale archivistico-documentario, il Direttore di Sezione potrà eventualmente autorizzare la riproduzione, a seguito di formale richiesta da parte dell’interessato e dopo aver ottenuto l’insindacabile visto di autorizzazione della Presidenza del Centro.

ART. 14
Nel caso in cui il richiedente intenda utilizzare in qualsiasi forma il materiale archivistico-documentario del Centro Ricerche (conferenze, relazioni e comunicazioni a convegni, pubblicazioni ecc.), egli dovrà obbligatoriamente fornirsi di esplicita e formale autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente del Centro e citare la fonte archivistica del Centro Ricerche di Storia ed Arte- Conversano.

   
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